Risoluzione sul caso di più immobili
Benefici prima casa al coniuge erede
Non risulta preclusiva alla fruizione dell'agevolazione la circostanza che prima del decesso del coniuge, il contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il de cuius, in quanto con la morte il regime della comunione viene meno. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 126/E del 16 ottobre 2017, in risposta a un interpello proposto da un contribuente riguardo all'applicazione dell'agevolazione 'prima casa' per le quote di uno degli immobili caduti in successione alla morte del coniuge. Nella fattispecie in cui, si legge su Fiscooggi, la rivista telematica delle Entrate, per effetto della successione, l'erede diviene pieno proprietario di tre immobili siti nello stesso comune, in precedenza posseduti in comunione con il coniuge defunto, lo stesso può chiedere l'applicazione delle agevolazioni 'prima casa', consistenti nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, in relazione all'acquisto di uno dei tre immobili. parere dell'Agenzia delle entrate non risulta preclusiva alla fruizione dell'agevolazione la circostanza che, prima del decesso, l'erede possedesse gli immobili in comunione con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius viene meno il regime di comunione. Cessato, dunque, íl regime di comunione sugli immobili per effetto della morte del coniuge, il contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sui predetti immobili. Non appare preclusiva neanche la circostanza che, per effetto della successione, il contribuente divenga proprietario esclusivo degli immobili, in quanto la dichiarazione da rendere deve essere riferita a immobili diversi da quelli che, proprio per successione, vengono acquistati. In sostanza, la dichiarazione non deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che vengono acquistati con la successione. Ferma restando la sussistenza delle condizioni previste dalla citata nota IIbis, l'erede unico può, dunque, invocare le agevolazioni «prima casa». Tuttavia, precisa l'Agenzia, l'agevolazione può essere richiesta solo per l'acquisto di uno degli immobili caduti in successione, come a suo tempo precisato con la circolare 44/2001. Sulle rimanenti unità immobiliari, pervenute con la stessa successione, devono, quindi, essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella ordinaria misura proporzionale.









